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Accesso Civico

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L 241/1990
Linee Guida Anac FOIA (del 13.09.2016)

L’accesso civico è il diritto di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amminsitrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza è il Direttore – dott. ssa Danila Ballerin.

 

La richiesta può essere formulata da chiunque, è gratuita e non deve essere motivata. Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla richiesta, pubblica nel sito web istituzionale dell’A.P.S.P. il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto Titolare del potere sostitutivo – Presidente A.P.S.P. – (ex art. 2 comma 9 bis Legge 241/90), il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio (D. Lgs. 104 del 2010).

 

Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 sul sito Amministrazione trasparente dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica.

 

L'accesso documentale

 

Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, Legge n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”) e dall’articolo 32 della Legge Provinciale sull’attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992. Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla PA.
La finalità dell’accesso documentale, si rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

 

L’istanza di accesso civico

 
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione alcuna. Al riguardo l’ANAC (cfr. Linee guida) ha precisato che la richiesta non deve essere generica tuttavia ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede accesso. L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. 
L’Ente deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che - per rispondere alla richiesta di accesso - sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ovvero a rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato.

A chi è rivolto
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato. La richiesta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e può essere presentata in qualsiasi momento.

Modalità e termini di presentazione
La richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato) può essere presentata utilizzando uno dei due moduli appositamente predisposti, rispettivamente, per l’accesso civico semplice e per l’accesso civico generalizzato. La richiesta può essere presentata o trasmessa:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: apspsuoragnese@pec.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della A.P.S.P. “Suor Agnese" – Via F. lli Ballerin n. 1 – 38053 Castello Tesino (TN)
- con consegna diretta presso l’Ufficio Segreteria/U.R.P. della A.P.S.P. “Suor Agnese" – Via F. lli Ballerin n. 1 – 38053 Castello Tesino (TN)

Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata.

Attraverso tale indirizzo di posta elettronica non verranno fornite risposte a quesiti o richieste di informazioni di carattere generale, per i quali si rimanda alla sezione "Contatti".

Richiesta di riesame
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 9, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, in presenza di una richiesta di riesame il RPCT provvede a richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. 
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Impugnazioni
Avverso la decisione del RPCT il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. 
Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art.43, c.5, del decreto trasparenza.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dott. ssa Danila Ballerin
• telefono: (+39) 0461 594166
• fax: (+39) 0461 592959
• e-mail: info@apspsuoragnese.it 
• e-mail certificata: apspsuoragnese@pec.it 

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Pubblicato il: Mercoledì, 27 Gennaio 2016 - Ultima modifica: Martedì, 18 Febbraio 2020
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